Sito da psicologo: cosa puoi scrivere secondo il Codice deontologico
Aggiornato il 18 ottobre 2026 · di Alessandro Piccolo, BSiteMe
In breve: sul sito puoi fare pubblicità informativa: titoli, specializzazioni, servizi, sede, orari, prezzi e costi delle prestazioni, in modo trasparente e veritiero (articolo 40 del Codice deontologico). Non puoi usare messaggi promozionali o suggestivi (legge 145/2018), promettere risultati o presentare titoli che non hai.
Le regole in tre righe
- Codice deontologico, articolo 40: lo psicologo può informare su titoli, specializzazioni, caratteristiche del servizio, prezzo e costi complessivi. Il messaggio deve essere trasparente, veritiero e rispettare il decoro e la serietà scientifica.
- Legge 145/2018, articolo 1, comma 525: le comunicazioni dei professionisti sanitari contengono solo informazioni utili alla libera scelta del paziente, senza carattere promozionale o suggestivo.
- Nessuna autorizzazione preventiva: il sito non va approvato prima dall’Ordine, che però può verificarlo dopo.
Cosa puoi scrivere
- Nome e titolo: psicologo o psicoterapeuta
- Ordine, numero di iscrizione all’Albo e partita IVA
- Formazione e specializzazioni che hai davvero
- Le aree in cui lavori e il tuo approccio, spiegati in modo semplice
- Sede, sedute online, orari e contatti
- Tariffe e durata delle sedute
- Come si svolge il primo incontro
- Riservatezza, fattura e detraibilità delle spese
Cosa evitare
- Promesse di risultato: «stare meglio in poche sedute», «superare l’ansia»
- Titoli che non hai: «specializzato in…» senza la specializzazione
- Toni da offerta: sconti a tempo, superlativi, «il migliore»
- Confronti con i colleghi
- Domande che presumono un disturbo: «Soffri di ansia?»
- Foto che sembrano pazienti veri o il tuo studio, se non lo sono
I casi delicati
Il primo colloquio gratuito
La gratuità può essere letta come un messaggio promozionale. Prima di scriverla, chiedi al tuo Ordine. Nel frattempo puoi spiegare come si svolge il primo incontro, quanto dura e quanto costa: è l’informazione che chi ti cerca vuole di più.
Testimonianze e recensioni
Una recensione che racconta un risultato rischia di essere un messaggio suggestivo. Se scegli di usarle: vere, con il consenso scritto della persona, senza promesse. Se rispondi a una recensione su Google, non confermare mai che chi scrive è un tuo paziente: vale il segreto professionale.
Il modulo di contatto
Chiedi solo i dati che servono per richiamare la persona. Non chiedere dettagli sulla sua situazione: sono dati sanitari. Accanto al modulo serve l’informativa privacy.
Statistiche e pubblicità
Chi visita il sito di uno psicologo può essere in un momento delicato. Meglio evitare strumenti che tracciano i visitatori per la pubblicità. Se usi cookie non necessari, serve il banner per il consenso.
Come lavoriamo in BSiteMe
- In ogni sito ci sono i dati dell’Ordine e l’informativa privacy.
- Le testimonianze sono spente: compaiono solo se le scegli tu, vere e con il consenso scritto. Non le inventiamo mai.
- Di base sui siti dei clienti non ci sono pixel pubblicitari. Le statistiche, dove previste dal piano, sono anonime e senza cookie.
- Prima di pubblicare vedi tutto il sito nell’anteprima e puoi chiedere modifiche. Quello che c’è scritto resta sotto la tua responsabilità: rileggilo sempre.
Questa guida informa e non sostituisce il parere del tuo Ordine o di un legale.
Fonti
- Codice deontologico degli psicologi italiani, testo vigente (CNOP), articoli 11 e 40.
- La pubblicità informativa dell’attività professionale (Ordine degli Psicologi del Lazio).
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 525.
- D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (commercio elettronico), articolo 7.
Domande frequenti
Posso scrivere le tariffe sul sito?
Sì. L’articolo 40 del Codice deontologico prevede espressamente la pubblicità informativa sul prezzo e sui costi complessivi delle prestazioni, in modo trasparente e veritiero.
Serve un’autorizzazione dell’Ordine per pubblicare il sito?
No. Dal 2006 non serve un nulla osta preventivo. L’Ordine può verificare i messaggi dopo, d’ufficio o su segnalazione.
Devo scrivere il numero di iscrizione all’Albo?
Sì. Per le professioni regolamentate il decreto sul commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003, articolo 7) chiede di indicare il titolo professionale, l’Ordine e il numero di iscrizione. Se hai la partita IVA, indica anche quella.
Posso scrivere «primo colloquio gratuito»?
È un punto discusso: la gratuità può essere letta come un messaggio promozionale. Prima di scriverlo chiedi al tuo Ordine. Puoi sempre spiegare come si svolge il primo incontro, quanto dura e quanto costa.
Posso pubblicare le recensioni dei pazienti?
È delicato. Una recensione che racconta un risultato rischia di essere un messaggio suggestivo. Se decidi di usarle, devono essere vere, con il consenso scritto della persona, e non promettere risultati. Nel dubbio, chiedi al tuo Ordine.
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